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Termica

L'isolamento termico



Il DLGS 192 e DLGS 311 stabiliscono la procedura per il raggiungimento dell’efficienza energetica degli edifici e successiva certificazione energetica attraverso diversi algoritmi di calcolo più o meno complessi. L’ambito di intervento dei decreti è rivolto agli edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni totali e parziali, ampliamenti con superfici >20% rispetto all’edificio. È prevista l’applicazione integrale o limitata del decreto secondo tali criteri:
 
1) Casi esclusi dall’applicazione del DLgs 192 riguardano:
  •  edifici di particolare interesse storico
  •  fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi produttivi
  •  fabbricati isolati con superficie utile < 50 m2
  •  impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile
 
2) Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza energetica. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d’applicazione:
  1. applicazione integrale a tutto l’edificio
  2. applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento
  3. applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti  
È previsto il calcolo dell’EP e delle termo-trasmittanze degli elementi dell’edificio da calcolare. Secondo il decreto viene definito l’Indice di prestazione energetica (EP) quale il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno. Vengono definite le categorie degli edifici (secondo DPR 412/93) attraverso la seguente tabella riepilogativa:
 
E. 1 (1) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa
E. 1 (2) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria
E. 1 (3) EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari
E. 2 EDIFICI per UFFICI e assimilabili
E. 3 OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE
E. 4 EDIFICI adibiti ad attività RICREATIVE, associative o di culto e assimilabili
E. 5 EDIFICI adibiti ad attività COMMERCIALI
E. 6 EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE
E. 7 EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE
E. 8 EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti
 
I Requisiti Energetici degli Edifici (DLGS 192 - Allegato C) vengono verificati attraverso la verifica dell’Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. I valori limite riportati nelle tabelle (vai al link di seguito) sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata dal DPR 412/93 e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
 
- S è la superficie (m2) che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
- V è il volume lordo (m3) delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0.2 e 0.9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare.


Per quello che concerne la verifica delle termo-trasmittanze degli elementi dell’edificio si procede al rispetto delle tabelle (vai al link di seguito) secondo la metodologia di calcolo qui riportata. Si ricorda che è indispensabile verificare il valore EPi dell’edificio. Noto il valore ld del materiale e conoscendo la stratigrafia della soluzione è possibile ricavare immediatamente la trasmittanza termica U della parete secondo la nota formula:

dove:
hest = adduttanza per superficie rivolta verso l’esterno - valore adimensionale secondo UNI 10355
hint = adduttanza per superficie rivolta verso l’interno - valore adimensionale secondo UNI 10355
Si = spessore dello strato i-esimo (m)
λd = conducibilità termica dello strato i-esimo (W/m2K) - valore tabulato secondo UNI 10351
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